Istituto risalente al diritto romano, detto anche "congiunzione dei possessi". Si verifica nella successione a titolo particolare, sia per atto inter vivos, che mortis causa, a favore in questo caso del legatario. Esso consiste nella facoltà per il successore a titolo particolare di unire il proprio possesso a quello del proprio dante causa, allo scopo di goderne gli effetti (ossia, ai fini dell'usucapione).
Si badi che la continuazione del possesso non è automatica, ma soltanto, appunto, una facoltà: il successore a titolo particolare può, se vuole, unire al suo possesso quello del suo autore, e lo farà solo se l'operazione gli sarà conveniente.